1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:
a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;
c) prevenire l'abbandono scolastico e le implicazioni psicologiche ad esso conseguenti;
d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;
e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi;
f) prevedere percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari quali il bilinguismo.
4. Agli alunni con DSA sono garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa delle loro difficoltà nella decodifica o nella produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.